20 Mar 2026

Obbligo di comunicazione dei movimenti turistici per strutture ricettive inadempienti– L. R. n. 16/2019.

Obbligo di comunicazione dei movimenti turistici per strutture ricettive inadempienti– L. R. n. 16/2019.

Obbligo di comunicazione dei movimenti turistici per strutture ricettive inadempienti– L. R. n. 16/2019.

Alle strutture ricettive  alberghiere e extralberghiere

 

 

Oggetto: Obbligo di comunicazione dei movimenti turistici per strutture ricettive inadempienti– L. R. n. 16/2019.


In riferimento all’oggetto, con nota prot. n. 057748/2026 del 23/01/2026, la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, ha rappresentato che, ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2019, tutte le strutture ricettive e le attività di locazione turistica/breve ubicate nel territorio comunale sono tenute a comunicare mensilmente, con specifica giornaliera, i dati relativi ai movimenti turistici attraverso la piattaforma regionale “Sinfonia Turismo SMART”.

l conferimento dei dati statistici sulla movimentazione turistica all'Istat è un obbligo di legge per le strutture ricettive, che avviene telematicamente tramite gli organi regionali secondo i dettami del Regolamento Ue n. 692/2011 e nel rispetto del Sistema statistico nazionale (Sistan) istituito con Decreto Legislativo n. 322 del 6/9/1989.

Da verifiche effettuate sul portale regionale, risulta che alcune strutture ricettive ubicate in questo Comune non hanno trasmesso i dati di movimentazione turistica di propria competenza.

Si evidenzia che la mancata comunicazione dei dati di arrivi e presenze turistiche da parte delle strutture ricettive, ha ripercussioni significative:

• sull’assegnazione delle risorse alla Campania da parte del Ministero del Turismo a valere anche sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo FUNT per sostenere progetti e iniziative del settore turistico;

• sulla conseguente attribuzione di risorse destinate ai Comuni nell’ambito di programmi o progetti di sviluppo e promozione turistica;

• sulla possibilità del Comune di adottare l’imposta di soggiorno in conformità con la normativa vigente (Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e Delibera della Giunta Regionale n. 716 del 20/12/2022);

• sull’importo effettivamente incassato dal Comune dall’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Pertanto si chiede di provvedere in merito, nonché di trasmettere i movimenti turistici, come previsto dalla normativa regionale.

 

Cordiali saluti.

 

Il Settore Ambiente, SUAP e Innovazione

        ing. Raffaella Petrone